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Ratifica assembleare
9 Agosto 2016

La ratifica assembleare sana la mancata autorizzazione dell’amministratore convenuto

Cass. civ. Sent. 21 aprile 2015, n. 8115

Nel caso in cui un condomino evochi in giudizio il Condominio a titolo di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia o di responsabilità aquiliana, l’amministratore, per resistere in tale giudizio, deve munirsi della preventiva autorizzazione assembleare trattandosi di azioni in riferimento alle parti comuni che esorbitano dalle attribuzioni demandate allo stesso ai sensi dell’art. 1130 cod. civ.

Deve, tuttavia, ritenersi comunque ammessa la costituzione in giudizio senza la predetta autorizzazione purché successivamente intervenga la ratifica da parte dell’organo assembleare. Il principio conferma l’indirizzo consacrato dalle Sezioni Unite con le sentenze 18331 e 18332 del 201. Nella fattispecie, la ricorrente condomina aveva sollevato l’eccezione di inammissibilità del controricorso nel giudizio di cassazione. La Suprema Corte, pur dando atto che al momento della proposizione del controricorso mancava l’investitura da parte dell’assemblea dei condomini, ha rigettato l’eccezione evidenziando che dai documenti prodotti dal Condominio all’udienza pubblica risultava comunque intervenuta la ratifica assembleare proprio in conformità all’insegnamento recato dalle Sezioni Unite.

Dunque la pronuncia, di soli due giorni precedente a quella sopra commentata, si pone in antitesi con quest’ultima a dimostrazione di come il dibattito sulla legittimazione dell’amministratore sia ben lontano da una soluzione definitiva.

Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma

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